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ALCAMO, NATALE 2017 

IL GRANDE PRESEPE BIBLICO

Ad Alcamo, all’interno della chiesa Ecce Homo, anche per quest’anno è stato allestito il “Grande Presepe Biblico”, gestito dalla Associazione Culturale Cassaru.

Il presepe non si limita a rappresentare gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù, ma estende la sua narrazione figurativa anche alle vicende più significative della sacra scrittura.

Il presepe si sviluppa su scene statiche, distribuite su una superficie di circa 30 mq. Visitare il presepe biblico significa
mettersi in cammino lungo i millenni, ripercorrendo le tappe più importanti della storia della Salvezza.

Il presepe è aperto al pubblico nei giorni 23-24-26-30-31 dicembre 2017 e nei giorni 1 e 6 del mese di gennaio 2018.

Per eventuali info 0924 507080 / 333 1679959

INGRESSO GRATUITO

 

 

  
 
 
  

Agrigest società cooperativa sociale è stata fondata per creare uno strumento finalizzato a sviluppare diverse attività, potenzialmente valide nel mondo del lavoro, sulla base della personale esperienza dei soci fondatori. La Cooperativa ha per oggetto la progettazione, realizzazione e/o gestione di attività formative singole e collettive, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale; la progettazione, realizzazione e/o gestione di attività di orientamento, compresi gli interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale; la progettazione, il restauro, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale;  la tutela del territorio e dell’ambiente e il relativo recupero; la salvaguardia, la fruizione e la divulgazione  ai fini turistici, produttivi e culturali; la commercializzazione di prodotti compresi quelli agricoli e zootecnici.

 

FINALITA’ E PRINCIPI FONDAMENTALI

Forniamo un servizio formativo sia per la qualificazione che per la riqualificazione professionale e l’aggiornamento, rivolto ad aziende e enti pubblici 

 

 

MIGLIORAMENTO DELLE PROFESSIONALITA’

Offrire informazione e formazione volte all’aggiornamento professionale e alla riqualificazione per rispondere alle emergenti necessità del tessuto produttivo.

CENTRALITA’ DELL’UTENTE E PERSONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Porre al centro del servizio la persona.

Sviluppare un’azione attiva di prevenzione alla perdita del lavoro e alla disoccupazione di lunga durata.

Favorire la ricerca attiva di lavoro.

EGUAGLIANZA, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA

Garantire agli utenti condizioni di uguaglianza, parità di trattamento nell’ambito dell’offerta del servizio e di trasparenza durante l’erogazione del servizio.

PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO ATTIVO

Favorire la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli utenti attraverso tutte le fasi del servizio.

 

 

EFFICACIA ED EFFICIENZA

Garantire il rispetto degli obiettivi dei servizi attraverso una attività di monitoraggio periodico.

 

Cantieri edili: sicurezza nell’uso, montaggio e smontaggio di ponteggi

Il montaggio e smontaggio dei ponteggi devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. E “nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista”. Nella normativa si segnala in particolare che nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo, i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro e per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto”.

Inoltre il datore di lavoro “assicura che:

– lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

– i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita portante sufficiente;

– il ponteggio è stabile;

– le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

– il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute”.

Inoltre il datore di lavoro assicura che iponteggi siano montati, smontati o trasformati a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

La formazione ha carattere teorico-pratico “e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare”.

Si indica inoltre che la Conferenza Stato Regioni ha individuato “i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi, che sono riportati nell’Allegato XXI” del Testo Unico.

Il montaggio e smontaggio dei ponteggi “deve avvenire in sicurezza utilizzando idonei sistemi di protezione collettiva da privilegiare (es: parapetti definitivi nei ponteggi ad H o parapetti provvisori per altri tipi di ponteggi), e/o individuale (Dpi di arresto caduta)”.

In particolare il montaggio in sicurezza di un ponteggio può essere inteso sia come sicurezza degli addetti nel comporre/scomporre una struttura (mettendo insieme più parti in base ad uno schema prestabilito), sia come il comporre/scomporre una struttura (mettendo insieme più parti in base ad uno schema prestabilito) tendente a realizzare un’opera provvisionale strutturalmente stabile e sicura nei confronti di sollecitazioni definite.

Riguardo alla sicurezza degli addetti si riporta un elenco, in ordine di preferenza, che è possibile seguire:

– ponteggi a telai prefabbricati a H;

– ponteggi a portale dissimmetrici telaio a T;

– parapetti provvisori montabili dal basso – progettati per quel determinato modello di ponteggio (specifico);

– parapetti provvisori montabili dal basso – progettati per più modelli di ponteggio (universali); – montaggio di punta;

– montaggio con dispositivi anticaduta retrattili (UNI-EN 360). Con punto di ancoraggio posizionato alcuni metri (in ragione delle dimensioni dell’area di lavoro) sopra la zona di montaggio;

– montaggio con dispositivi di trattenuta;

– uso DPI anticaduta.

E nell’uso dei DPI anticaduta in questo caso “risulta opportuno preferire in ordine: dispositivi di ancoraggio puntiformi; dispositivi di ancoraggio rigidi orizzontali; dispositivi di ancoraggio flessibili orizzontali. Posizionati il più in alto possibile. Si deve sempre dare priorità alla tecnica della trattenuta rispetto a quella dell’anticaduta. Qualora si utilizzi quest’ultima, anticaduta, si deve individuare il dispositivo e/o la tecnica che riduca massimo lo spazio della caduta”.

Riguardo alla sicurezza e stabilità dell’opera provvisionale si rammenta che “la singola colonna di ponte, parte di un ponteggio se è realizzata secondo gli schemi autorizzati, non necessita di progetto specifico da parte di un professionista”. Se invece, si esce dallo schema approvato (libretto di ponteggio) – “per la presenza ad esempio di aggetti, balconi, mensole, travi o, per motivi realizzativi, timpani, rientranze, lesene ecc… anche se presenti localmente – occorre un progetto redatto da un professionista abilitato, ingegnere o architetto con laurea quinquennale, visto il particolare tipo di struttura. Infine, occorre un progetto del ponteggio quando lo stesso viene utilizzato ad altitudini sul livello del mare, superiori a quelle previste nel libretto”.

Bisogna porre molta attenzione poi sugli intavolati, sui parapetti, sui sottoponti, sui ponti a sbalzo, sulle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, sulle impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio, sulle attrezzature per il getto con tecnologia a tunnel e a banches e tables, sulla disposizione dei montanti, sulla relazione tecnica e sull’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non.

Ci soffermiamo, per concludere, sul contenuto di una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la n° 20/2003, riguardo all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.

“L’autorizzazione ministeriale, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente l’impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell’Allegato A della stessa autorizzazione. Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nell’ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni”. Si ribadisce che per uno specifico schema di ponteggio “non è consentito l’uso promiscuo di elementi di ponteggio a: telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse; montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse; tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse”.

Si indica infine che la circolare – in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati – ritiene che tale possibilità “debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

– “lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto, ai sensi dell’art.32 del D.P.R. n. 164/56 (segnaliamo che il DPR è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008, ndr), firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione;

– il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale;

– gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere ad una classe di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;

– il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;

– sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;

– in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell’organo di vigilanza”, oltre al progetto di cui al primo punto, “i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti”.